Ordinanza n. 56 del 12/06/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. (Burc n. 126 del 12/6/2020)
A decorrere dal 12 giugno e fino al 14 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:
Dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020 è consentita la ripresa delle seguenti attività:
Fino al 21 giugno è confermato l’obbligo delle mascherine sia all'aperto che al chiuso. Dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato nei luoghi all'aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con se la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi o negli spazi affollati e in ogni caso dove la distanza di almeno un metro non sia assicurata.
Dal 1 Luglio è consentito lo svolgimento delle attività congressuali purché nel rispetto delle misure di sicurezza previste - (allegato Sub F) Ordinanza 55/2020).
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